Art. 17 
 
 
 Modifiche all'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
    a) alla rubrica, dopo la parola: "test" sono inserite le  parole:
"ed altri strumenti di analisi"; 
    b) al comma 1, dopo la parola: "19" e' inserita la parola: "bis",
dopo le parole:  "analisi  prospettiche"  sono  inserite  le  parole:
"qualitative e" e dopo  la  parola:  "quantitative"  e'  inserita  la
parola: "anche"; 
    c) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Le  analisi
quantitative, basate su modelli  deterministici  o  stocastici,  sono
disegnate e sviluppate in coerenza con la natura,  la  portata  e  la
complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di impresa e  ripetute
con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione
della natura,  della  portata  e  della  complessita'  dell'attivita'
dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni  caso  con  cadenza
almeno annuale."; 
    d) al comma 3, le parole: "degli  stress  test"  sono  sostituite
dalle parole: "delle analisi qualitative e quantitative"  e  dopo  le
parole: "ipotesi  sottostanti"  sono  inserite  le  parole:  "e  alle
metodologie utilizzate"; 
    e) al comma 5,  le  parole:  "stress  test  standardizzati"  sono
sostituite  dalle  parole:  "analisi   qualitative   o   quantitative
standardizzate".