Art. 17 Modifiche all'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. L'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, e' modificato come segue: a) alla rubrica, dopo la parola: "test" sono inserite le parole: "ed altri strumenti di analisi"; b) al comma 1, dopo la parola: "19" e' inserita la parola: "bis", dopo le parole: "analisi prospettiche" sono inserite le parole: "qualitative e" e dopo la parola: "quantitative" e' inserita la parola: "anche"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le analisi quantitative, basate su modelli deterministici o stocastici, sono disegnate e sviluppate in coerenza con la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di impresa e ripetute con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione della natura, della portata e della complessita' dell'attivita' dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale."; d) al comma 3, le parole: "degli stress test" sono sostituite dalle parole: "delle analisi qualitative e quantitative" e dopo le parole: "ipotesi sottostanti" sono inserite le parole: "e alle metodologie utilizzate"; e) al comma 5, le parole: "stress test standardizzati" sono sostituite dalle parole: "analisi qualitative o quantitative standardizzate".