Art. 20 Inserimento dell'art. 21-ter - Esternalizzazione della funzione di risk management, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 21 bis, e' inserito il seguente: «Art. 21-ter (Esternalizzazione della funzione di risk management). 1. Le imprese nelle quali, per la natura e per la ridotta portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa, l'istituzione di una specifica funzione di risk management non risponda a criteri di economicita', possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII. 2. Le attivita' relative alla funzione di risk management possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unita' specializzata, a condizione che: a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo; b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attivita' della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa."