Art. 20 
 
Inserimento dell'art. 21-ter - Esternalizzazione  della  funzione  di
  risk management, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 
  1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008,  dopo  l'art.  21
bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-ter (Esternalizzazione della funzione di risk management). 
  1. Le imprese nelle quali, per la natura e per la ridotta portata e
complessita'  dei   rischi   inerenti   all'attivita'   dell'impresa,
l'istituzione di  una  specifica  funzione  di  risk  management  non
risponda a  criteri  di  economicita',  possono  esternalizzare  tale
funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII. 
  2. Le attivita' relative alla funzione di risk  management  possono
essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo  attraverso  la
costituzione di un'unita' specializzata, a condizione che: 
    a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un
referente che curi i rapporti con il responsabile della  funzione  di
gruppo; 
    b)  siano  adottate  adeguate  procedure  per  garantire  che  le
attivita' della funzione di risk management  definite  a  livello  di
gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo
di rischio della singola impresa."