Art. 21 Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, e' modificato come segue: a) al comma 1, le parole: "dimensione e complessita' dell'attivita'" sono sostituite dalle parole: "alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa"; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La collocazione organizzativa della funzione di compliance e' lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione compliance in forma di specifica unita' organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unita' aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di compliance, anche quando non costituita in forma di specifica unita' organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di compliance deve essere tale da non dipendere da funzioni operative."; c) il comma 6 e' abrogato; d) al comma 8, le parole: "della stessa" sono sostituite dalle parole: "di quest'ultima".