Art. 21 
 
 
 Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
    a)  al  comma  1,   le   parole:   "dimensione   e   complessita'
dell'attivita'" sono sostituite dalle parole: "alla  portata  e  alla
complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa"; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  "5.  La  collocazione
organizzativa della funzione di compliance e' lasciata  all'autonomia
delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni
operative e  di  controllo.  Le  imprese  costituiscono  la  funzione
compliance in forma di specifica unita' organizzativa o, tenuto conto
della natura e  della  ridotta  portata  e  complessita'  dei  rischi
inerenti all'attivita' dell'impresa,  anche  mediante  il  ricorso  a
risorse appartenenti ad altre unita' aziendali. In tale ultimo  caso,
l'indipendenza va  assicurata  attraverso  la  presenza  di  adeguati
presidi che garantiscano la  separatezza  dei  compiti  e  prevengano
conflitti di interesse. La funzione di compliance, anche  quando  non
costituita in  forma  di  specifica  unita'  organizzativa,  risponde
all'organo  amministrativo.  La  collocazione   organizzativa   della
funzione di compliance deve essere tale da non dipendere da  funzioni
operative."; 
    c) il comma 6 e' abrogato; 
    d) al comma 8, le parole: "della stessa"  sono  sostituite  dalle
parole: "di quest'ultima".