Art. 22 Modifiche all'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. L'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, e' modificato come segue: a) al comma 1, le parole: "in possesso di adeguati requisiti di professionalita', indipendenza ed autorevolezza" sono sostituite dalle parole: "che soddisfi i requisiti di idoneita' alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2 lettera l"; b) al comma 2, le parole: "dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative" sono sostituite dalle parole: "dalla natura, dalla portata e dalla complessita' delle attivita' dell'impresa"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2 bis. Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attivita' in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformita' alle norme. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi."; d) dopo il comma 2 bis, e' inserito il seguente comma: "2 ter. Ove necessario potranno essere effettuate verifiche non previste nel programma di attivita'."; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformita' alle norme, sull'attivita' svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticita' riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.".