Art. 22 
 
 
 Modifiche all'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
    a) al comma 1, le parole: "in possesso di adeguati  requisiti  di
professionalita',  indipendenza  ed  autorevolezza"  sono  sostituite
dalle parole: "che soddisfi i  requisiti  di  idoneita'  alla  carica
fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2 lettera l"; 
    b)  al  comma  2,  le   parole:   "dalle   dimensioni   o   dalle
caratteristiche  operative"  sono  sostituite  dalle  parole:  "dalla
natura,  dalla  portata  e   dalla   complessita'   delle   attivita'
dell'impresa"; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente  comma:  "2  bis.  Il
responsabile   della   funzione   presenta   annualmente   all'organo
amministrativo un programma di attivita' in  cui  sono  indicati  gli
interventi che intende  eseguire  relativamente  al  rischio  di  non
conformita' alle norme.  La  programmazione  degli  interventi  tiene
conto sia  delle  carenze  eventualmente  riscontrate  nei  controlli
precedenti sia di eventuali nuovi rischi."; 
    d) dopo il comma 2 bis, e' inserito il seguente  comma:  "2  ter.
Ove necessario potranno essere effettuate verifiche non previste  nel
programma di attivita'."; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Il  responsabile
della funzione predispone, almeno una  volta  l'anno,  una  relazione
all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei  presidi
adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non  conformita'
alle norme, sull'attivita' svolta, sulle  verifiche  effettuate,  sui
risultati emersi e sulle criticita' riscontrate,  dando  conto  dello
stato  di  implementazione  dei  relativi  interventi   migliorativi,
qualora effettuati.".