Art. 4 
 
 
 Modifiche all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 5 del Regolamento ISVAP n.  20  del  26  marzo  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Organo amministrativo). 
  1. L'organo amministrativo ha la responsabilita' ultima dei sistemi
dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali assicura  la
costante  completezza,  funzionalita'   ed   efficacia,   anche   con
riferimento alle attivita'  esternalizzate.  L'organo  amministrativo
assicura  che  il   sistema   di   gestione   dei   rischi   consenta
l'identificazione, la valutazione anche prospettica  e  il  controllo
dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformita'  alle
norme, garantendo  l'obiettivo  della  salvaguardia  del  patrimonio,
anche in un'ottica di medio-lungo periodo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo  amministrativo  nell'ambito
dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di  cui  all'art.
2381 del codice civile: 
    a)   approva   l'assetto   organizzativo   dell'impresa   nonche'
l'attribuzione di compiti e di responsabilita' alle unita' operative,
curandone l'adeguatezza  nel  tempo,  in  modo  da  poterli  adattare
tempestivamente  ai  mutamenti  degli  obiettivi  strategici  e   del
contesto di riferimento in cui la stessa opera; 
    b) assicura che siano adottati e formalizzati  adeguati  processi
decisionali  e  che  sia  attuata  una  appropriata  separazione   di
funzioni; 
    c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il  sistema  delle
deleghe  di  poteri  e  responsabilita',  avendo  cura   di   evitare
l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo
in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei  poteri  delegati,
con conseguente possibilita' di prevedere adeguati piani di emergenza
(c.d. "contingency arrangements") qualora decida di avocare a  se'  i
poteri delegati; 
    d) definisce le direttive in materia  di  sistema  dei  controlli
interni,  rivedendole   almeno   una   volta   l'anno   e   curandone
l'adeguamento alla evoluzione  dell'operativita'  aziendale  e  delle
condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive e' ricompresa anche
la politica relativa alle funzioni di risk management,  compliance  e
di revisione interna. Verifica altresi' che il sistema dei  controlli
interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al
rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei  rischi
aziendali e l'interazione tra gli stessi; 
    e) approva la politica di valutazione attuale e  prospettica  dei
rischi, i criteri e le metodologie seguite per  le  valutazioni,  con
particolare riguardo a quelli maggiormente significativi; approva gli
esiti delle valutazioni e li  comunica  all'alta  direzione  ed  alle
strutture interessate unitamente alle conclusioni cui  lo  stesso  e'
pervenuto (approccio c.d. top down); 
    f) determina, sulla base delle valutazioni di  cui  alla  lettera
e),  la  propensione  al  rischio  dell'impresa   in   coerenza   con
l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando  in
modo coerente i livelli di tolleranza al rischio  che  rivede  almeno
una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; 
    g) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere  e)  ed
f), la politica di gestione del  rischio  e  le  strategie  anche  in
un'ottica di medio-lungo periodo nonche' i piani di  emergenza  (c.d.
contingency plan) di cui all'art. 19, comma 4 al fine di garantire la
regolarita' e continuita' aziendale; 
    h)  approva,  tenuto  conto  degli  obiettivi  strategici  ed  in
coerenza con la politica di gestione  dei  rischi,  le  politiche  di
sottoscrizione,  di  riservazione,  di  riassicurazione  e  di  altre
tecniche di mitigazione del rischio nonche' di gestione  del  rischio
operativo, in coerenza con le lettere e), f) e g); 
    i) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le  direttive  e  i
criteri  per  la  circolazione  e  la  raccolta  dei  dati  e   delle
informazioni   utili   a   fini   dell'esercizio   della    vigilanza
supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonche'  le  direttive
in materia di controllo interno per la verifica della  completezza  e
tempestivita' dei relativi flussi informativi; 
    j) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle
lettere a),  d),  e)  ed  f)  da  diffondere  a  tutte  le  strutture
interessate, in cui sono definiti i) i compiti e  le  responsabilita'
degli organi sociali, dei comitati consiliari  e  delle  funzioni  di
risk management, di compliance e di revisione interna; ii)  i  flussi
informativi, ivi comprese le tempistiche, tra  le  diverse  funzioni,
comitati consiliari e tra questi e gli organi  sociali  e  iii),  nel
caso in cui gli ambiti di controllo  presentino  aree  di  potenziale
sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalita'  di
coordinamento e di collaborazione tra  di  essi  e  con  le  funzioni
operative. Nel definire le modalita' di raccordo, le imprese prestano
attenzione a non alterare, anche nella sostanza,  le  responsabilita'
ultime degli organi sociali sul sistema dei controlli interni; 
    k) approva la politica aziendale, di cui all'art. 31, in  materia
di esternalizzazione; 
    l) approva la politica aziendale per la valutazione del  possesso
dei requisiti di idoneita' alla carica, in termini  di  onorabilita',
professionalita' e indipendenza, dei soggetti preposti alle  funzioni
di  amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo   nonche'   dei
responsabili  delle  funzioni  di  risk  management,   compliance   e
revisione interna, o in caso di esternalizzazione  di  queste  ultime
all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei  referenti
interni o dei soggetti  responsabili  delle  attivita'  di  controllo
delle attivita' esternalizzate di cui all'art. 33, comma 3. Valuta la
sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza  almeno
annuale.  In  particolare,  tale  politica  assicura   che   l'organo
amministrativo  sia  nel  suo  complesso  in  possesso  di   adeguate
competenze tecniche almeno  in  materia  di  mercati  assicurativi  e
finanziari, sistemi di governance, analisi finanziaria ed attuariale,
quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa; 
    m) approva la politica  delle  segnalazioni  destinate  all'IVASS
(c.d. reporting policy), in  coerenza  con  le  vigenti  disposizioni
normative; 
    n) verifica che  l'alta  direzione  implementi  correttamente  il
sistema dei controlli interni e di gestione  dei  rischi  secondo  le
direttive impartite e che ne valuti la funzionalita' e l'adeguatezza; 
    o) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia  e
sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di  gestione  dei
rischi e che gli siano riferite con tempestivita' le criticita'  piu'
significative, siano  esse  individuate  dall'alta  direzione,  dalla
funzione di revisione interna, dalle funzioni di risk management e di
compliance, dal personale, impartendo con tempestivita' le  direttive
per l'adozione di misure correttive, di  cui  successivamente  valuta
l'efficacia; 
    p) individua particolari eventi o circostanze che  richiedono  un
immediato intervento da parte dell'alta direzione; 
    q) assicura che sussista un'idonea  e  continua  interazione  tra
tutti i comitati  istituiti  all'interno  dell'organo  amministrativo
stesso, l'alta  direzione  e  le  funzioni  di  risk  management,  di
compliance  e  di  revisione  interna,  anche   mediante   interventi
proattivi per garantirne l'efficacia; 
    r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche
ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresi',  piani  di
formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze  tecniche
necessario per svolgere  con  consapevolezza  il  proprio  ruolo  nel
rispetto della natura, della portata e della complessita' dei compiti
assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo; 
    s) effettua, almeno  una  volta  l'anno,  una  valutazione  sulla
dimensione,  sulla  composizione  e  sul  funzionamento   dell'organo
amministrativo  nel  suo  complesso,  nonche'  dei   suoi   comitati,
esprimendo orientamenti sulle figure professionali  la  cui  presenza
nell'organo  amministrativo  sia  ritenuta  opportuna  e   proponendo
eventuali azioni correttive. 
  3. L'organo amministrativo assicura che la  relazione  sul  sistema
dei controlli interni e di  gestione  dei  rischi  illustri  in  modo
adeguato ed  esaustivo  la  struttura  organizzativa  dell'impresa  e
rappresenta  le  ragioni  che  rendono  tale  struttura   idonea   ad
assicurare la completezza, la funzionalita' ed efficacia del  sistema
dei controlli interni e di gestione dei rischi. 
  4. L'organo amministrativo informa  senza  indugio  l'Autorita'  di
Vigilanza qualora  vengano  apportate  significative  modifiche  alla
struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause  interne  o
esterne che hanno reso necessari tali interventi. 
  5. Le politiche di cui al comma 2 lettere  d),  h),  k),  l)  e  m)
contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al  presente
regolamento."