Art. 46 
 
 
Modifiche all'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del  31  gennaio  2011  e'
modificato come segue: 
    a) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.2c), e' inserita la
seguente  classe  di  attivita':   "A1.2d)   Obbligazioni,   cambiali
finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art.  32,  comma  26-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, anche  se  non  destinati  ad
essere  negoziati  in  un  mercato   regolamentato   o   in   sistemi
multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.  La  classe
comprende le obbligazioni, cambiali  finanziarie  e  titoli  similari
emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del  capitale  quotati  in  mercati  regolamentati   o   in   sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle  banche  e  dalle  micro
imprese. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3%  delle
riserve tecniche da coprire."; 
    b) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.8), e' inserita  la
seguente classe di attivita': "A1.9) Titoli  di  debito  relativi  ad
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione
o l'acquisto  di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali
finanziarie, esclusi comunque  titoli  rappresentativi  del  capitale
sociale, titoli ibridi e convertibili,  anche  se  non  destinati  ad
essere  negoziati  in  un  mercato   regolamentato   o   in   sistemi
multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.  La  classe
comprende anche i titoli di debito rappresentativi di  operazioni  di
cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari  di  cui
alla classe A1.2d). Tali attivita' sono ammesse  nel  limite  massimo
del 3% delle riserve tecniche da coprire."; 
    c)  al  comma  1,  penultimo  periodo   della   macroclasse   A5)
Investimenti alternativi, dopo le parole:  "fonti  energetiche"  sono
inserite  le  parole:  "ed   al   3%   qualora   l'investimento   sia
rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli  strumenti
finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."