Art. 46 Modifiche all'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.2c), e' inserita la seguente classe di attivita': "A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire."; b) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.8), e' inserita la seguente classe di attivita': "A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d). Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire."; c) al comma 1, penultimo periodo della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo le parole: "fonti energetiche" sono inserite le parole: "ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."