Art. 4 
 
 
Obbligo di comunicazione dei dati e accessibilita' alle  banche  dati
                            informatiche 
 
  1. Al fine  di  garantire  un  livello  di  funzionalita'  adeguato
all'esercizio delle attivita' di amministrazione,  intermediazione  e
riscossione da svolgere, e per favorire l'eventuale interoperabilita'
dei sistemi informativi, le imprese di cui all'art. 3, comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,
ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di  distribuzione
o utilizzazione dell'opera,  dal  produttore  o  distributore,  anche
attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei  fonogrammi  da
essi  prodotti  e  distribuiti,  con  l'indicazione   degli   artisti
interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte. 
  2. Per le pubblicazioni  avvenute  antecedentemente  alla  data  di
adozione del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di  cui  al
comma 1 e' assolto entro trenta giorni decorrenti  dalla  data  della
relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012. 
  3. La mancata comunicazione dei dati di cui al  presente  articolo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del  decreto-legge  30  aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2010, n. 100, comporta  la  temporanea  sospensione  della  quota  di
compenso spettante al singolo produttore di  fonogrammi  e  di  opere
audiovisive, a norma degli articoli 71-septies e 71-octies della LdA.
Tale sospensione perde efficacia  qualora  l'onere  di  comunicazione
venga successivamente assolto. 
  4. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati: 
    a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano; 
    b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio  dello
Stato; 
    c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di
catalogazione  e  codici  identificativi   del   fonogramma   (ISRC),
l'indicazione  dell'autore  musicale,  il  luogo  di  fissazione  del
fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonche' la
residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento
o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma. 
  5.  In  riferimento  agli  articoli  73   e   73-bis   della   LdA,
l'utilizzatore   trasmette   al   produttore    di    fonogrammi    o
all'associazione di  categoria  cui  esso  appartiene,  l'elenco  dei
fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro  trenta
giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione.  Tale
elenco,  distintamente  per  ciascun  fonogramma,  deve  contenere  i
seguenti dati: 
    a) il  titolo  originale  del  fonogramma  e  l'eventuale  titolo
italiano; 
    b) l'anno di distribuzione  o  pubblicazione,  l'indicazione  del
produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione  del
singolo fonogramma, la data  o  il  periodo  al  quale  si  riferisce
l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi  del
fonogramma (ISRC); 
    c)  l'indicazione  dell'autore  e  degli  artisti  interpreti   o
esecutori primari e comprimari, ai  sensi  dell'art.  82  della  LdA,
nonche' ogni  altro  elemento  o  informazione  utile  alla  corretta
identificazione del fonogramma. 
  6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso
le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non  oltre  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5,  copia
della documentazione stessa, alle imprese di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  19  dicembre
2012, unitamente ad ogni altro elemento  o  informazione  utile  alla
corretta identificazione del fonogramma. 
  7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della  LdA,  l'utilizzatore
trasmette alle imprese di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  19  dicembre  2012,  l'elenco
delle  opere   cinematografiche   o   assimilate,   commercializzate,
comunicate  al  pubblico,   diffuse,   rappresentate   o,   comunque,
pubblicamente   divulgate   entro   trenta    giorni    dall'avvenuta
commercializzazione, comunicazione, diffusione,  rappresentazione  o,
comunque,  pubblica  divulgazione.  Tale  elenco,  distintamente  per
ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati: 
    a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano; 
    b) l'anno di produzione; 
    c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o  pubblicazione,
l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva  di
diffusione della singola opera  cinematografica  o  assimilata  e  il
numero di copie distribuite, la data o il periodo  di  comunicazione,
diffusione, rappresentazione, distribuzione o  commercializzazione  o
comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di  catalogazione  o
identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione
del regista, e l'indicazione degli artisti  interpreti  ed  esecutori
primari, ivi inclusi  gli  artisti  doppiatori,  nel  caso  di  opera
cinematografica  o  assimilata  espressa  originariamente  in  lingua
diversa dall'italiano, ovvero  ogni  altro  elemento  o  informazione
utile alla  corretta  identificazione  dell'opera  cinematografica  o
assimilata. 
  8. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
sono elaborati e trasmessi in  formato  digitale  su  tracciato  dati
elaborabile,  nonche'  trattati  nel  rispetto   delle   disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  9. Le banche dati informatiche di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre
2012 sono liberamente consultabili attraverso  il  sito  internet  di
ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.