Art. 4 Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2016, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari all' 80 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.