Art. 4 
 
  Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  all'art.  1  le
indennita' ASpI  e  mini  -  ASpI  sono  liquidate,  con  riferimento
all'anno 2016, in  misura  proporzionale  all'aliquota  effettiva  di
contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per
un importo pari all' 80 per cento della misura delle indennita'  come
calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2  della
legge 28 giugno 2012, n. 92.