Art. 5 Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2017, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1346