Art. 5 
 
  Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  all'art.  1  le
indennita' ASpI  e  mini  -  ASpI  sono  liquidate,  con  riferimento
all'anno 2017, in  misura  proporzionale  all'aliquota  effettiva  di
contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per
un importo pari al 100 per cento della misura delle  indennita'  come
calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Giovannini        
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
      Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro foglio n. 1346