Art. 13 Autorizzazione degli impianti di trattamento 1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio autorizza impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o piu' delle operazioni specificate nell'allegato III: a) trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera a), e sezione 2, punto 2), primo comma, lettera c); b) rilascio dei passaporti delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per il legname e le cortecce sensibili trattati dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera b), e sezione 2, punto 2), secondo comma, lettera b); c) trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera a), e sezione 2, punto 3); d) marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera c), come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera b), e sezione 2, punto 3), in conformita' all'allegato II dello Standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15. 2. Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilita' del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati.