Art. 2 Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino 1. I Servizi Fitosanitari Regionali effettuano annualmente indagini dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, in legname e cortecce sensibili e nel vettore, in zone del loro territorio considerate indenni da tale presenza. 2. Le indagini consistono nel prelievo e nell'analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, di legname e cortecce sensibili e dei vettori, conformemente allo "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005. 3. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano entro il 1° febbraio di ciascun anno al Servizio Fitosanitario Centrale il piano delle indagini di cui al comma 1 da svolgere nel corso dell'anno, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. 4. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale, entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini, i risultati delle stesse di cui al precedente comma 1. 5. Il Servizio Fitosanitario Centrale trasmette alla Commissione entro il 1 marzo i dati di cui ai commi 3 e 4.