Art. 2 
 
 
       Sub-sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro 
 
  1. Per consentire l'iscrizione  delle  Agenzie  di  intermediazione
della gente di mare, alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per  il
lavoro e' aggiunta la seguente: "Sub-Sezione III.2 -  intermediazione
della gente di mare".