Art. 3 Procedura di autorizzazione 1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la richiesta di autorizzazione all'attivita' di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). 2. Le Agenzie per il lavoro gia' iscritte alla sezione I e III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione alla Sub-sezione III.2, di cui all'art. 2 del presente decreto, con le modalita' di cui al comma 1.