Art. 3 
 
 
                     Procedura di autorizzazione 
 
  1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3,  del
decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  la  richiesta  di
autorizzazione all'attivita' di intermediazione della gente di mare e
di iscrizione all'Albo  delle  Agenzie  per  il  lavoro  deve  essere
presentata esclusivamente per via telematica  attraverso  il  portale
Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). 
  2. Le Agenzie per il lavoro gia' iscritte  alla  sezione  I  e  III
dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione
alla Sub-sezione III.2, di cui all'art. 2 del presente  decreto,  con
le modalita' di cui al comma 1.