IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 21 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»; Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unita' tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012, n. 4018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonche' prevede la possibilita' di prorogare la durata della medesima Unita' per un ulteriore periodo di sei mesi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013, recante la proroga delle attivita' dell'unita' tecnica amministrativa fino al 31 dicembre 2013; Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ed in particolare l'art. 5 recante «proroga dell'Unita' Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni ove, al comma 1, e' disposto che, «al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, le attivita' dell'Unita' Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, siano prorogate fino al 31 dicembre 2015 e la medesima Unita' operi in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto, altresi', l'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 136/2013 che stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012»; Tenuto conto, altresi', dell'esigenza di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alla pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302, del 27 dicembre 2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare il comma 267 dell'art. 1, che stabilisce, tra l'altro, che anche al fine di «di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo»; Considerata la necessita' di definire compiutamente la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita Tecnica-Amministrativa per l'efficace perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e della finanze; Decreta: Art. 1 Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'Unita' Tecnica-Amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.