Art. 5 
 
 
                             Transazioni 
 
  1. Per il compimento delle attivita' di cui  all'art.  4,  il  Capo
dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  e'  altresi'  autorizzato,   nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili di  cui  all'art.  9,  a
concludere, al  ricorrere  dei  presupposti,  e  con  adozione  delle
modalita' previste dalle leggi  vigenti,  transazioni  a  definizione
delle posizioni di credito anche accertate  ed  anche  connotate  dai
requisiti   di   certezza,   liquidita'   ed   esigibilita',   previa
acquisizione del parere di rito da parte dell'Avvocatura dello Stato.