Art. 10-bis 
 
 
Definizione  amministrativa  e  contabile  degli  interventi  di  cui
        all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 
 
  (( 1. I soggetti attuatori dei programmi di  cui  all'art.  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere  con
proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  alla  completa  realizzazione
dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono  dallo
specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai
comuni  in  cui  ricade  l'intervento  per  essere   destinate   alla
realizzazione  di  interventi  di  edilizia  residenziale   pubblica.
Qualora  per  l'intervento  di  edilizia  agevolata  non  sia   stato
rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli  enti
pubblici  territoriali  interessati  che  intendono  procedere   alla
prevista   trasformazione   urbanistica   anche   in   assenza    del
finanziamento statale possono fare salve le  previsioni  urbanistiche
dell'accordo di programma sottoscritto  tra  regione  e  comune  reso
esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data  del
31 dicembre 2007. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo vigente dell'articolo 18 del decreto-legge
          13  maggio  1991,  n.  152,   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Per il testo vigente dell'articolo 12 del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83,  vedasi  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 10.