Art. 10-bis Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (( 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007. ))
Riferimenti normativi Per il testo vigente dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, nei riferimenti normativi all'articolo 3. Per il testo vigente dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 10.