IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed in  particolare  del  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  ottobre  1979
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 19 aprile 1980, con il
quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  Origine  Controllata
dei vini «Montefalco» ed e' stato approvato il relativo  disciplinare
di produzione e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Montefalco»; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Montefalco
per il tramite della Regione Umbria, intesa ad ottenere  la  modifica
dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini  a  Denominazione
di Origine Controllata «Montefalco», presentata  a  questo  Ministero
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  D.M.  7  novembre
2012, con particolare riguardo alla pubblicazione  nel  B.U.R.  della
Regione  Umbria  dell'avviso  di  presentazione  della   domanda   in
questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Umbria  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 16 aprile 2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Montefalco», cosi' come approvato con  il  citato  D.M.  30
novembre 2011, e di dover comunicare la modifica  in  questione  alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del  fascicolo  tecnico  inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione  dalla  Commissione  U.E.,  ai  sensi  dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine  Controllata  «Montefalco»,  consolidato  con  le   modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007,  cosi'  come  approvato  con  il  D.M.  30  novembre  2011
richiamato in premessa, e'  modificato  con  il  testo  riportato  in
allegato. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP  «Montefalco»,
di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del  Ministero  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 maggio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto