Art. 2 Individuazione servizi di collegamento 1. I servizi di collegamento di cui all'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, fatto salvo quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, sono individuati: nell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento - Settore internazionale - Ufficio scambio di informazioni, competente allo scambio automatico di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e allo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29; nella Guardia di Finanza, Comando generale della Guardia di Finanza - II Reparto, analisi e relazioni internazionali, competente allo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo; nell'ufficio del Dipartimento finanze indicato nell'art. 3, comma 1, lett. a) decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure". Il predetto servizio di collegamento, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione di apposito contingente della Guardia di Finanza. 2. Tali servizi di collegamento scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni previste nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel rispetto dei termini e dei limiti ivi previsti ed esercitano le altre forme di cooperazione amministrativa indicate nel Capo III della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 3. I servizi di collegamento forniscono semestralmente all'ufficio centrale di collegamento le statistiche relative alle attivita' di mutua assistenza.