Art. 2 
 
 
               Individuazione servizi di collegamento 
 
  1. I servizi di collegamento di cui all'art. 3, commi 2  e  4,  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, fatto salvo quanto  disposto
al comma 6 del medesimo articolo, sono individuati: 
  nell'Agenzia  delle  entrate,  Direzione  centrale  accertamento  -
Settore internazionale - Ufficio scambio di informazioni,  competente
allo  scambio  automatico  di  cui  all'art.  5  del  citato  decreto
legislativo e allo scambio di informazioni su richiesta  e  spontaneo
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
29; 
  nella Guardia di Finanza, Comando generale della Guardia di Finanza
- II Reparto, analisi e  relazioni  internazionali,  competente  allo
scambio di informazioni su richiesta e spontaneo; 
  nell'ufficio del Dipartimento finanze indicato nell'art.  3,  comma
1, lett. a) decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9  agosto  2013,
recante: "Designazione  dell'Ufficio  centrale  di  collegamento  del
Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai  fini  del  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia  di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure". Il
predetto servizio di collegamento,  nell'espletamento  delle  proprie
funzioni, si avvale  della  collaborazione  di  apposito  contingente
della Guardia di Finanza. 
  2. Tali servizi di  collegamento  scambiano  direttamente  con  gli
altri Stati membri le informazioni previste nel decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 29, nel rispetto dei termini e dei limiti ivi previsti
ed esercitano le altre forme di cooperazione amministrativa  indicate
nel Capo III della direttiva 2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa nel settore fiscale. 
  3. I servizi di collegamento forniscono semestralmente  all'ufficio
centrale di collegamento le statistiche relative  alle  attivita'  di
mutua assistenza.