IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  "Legge  di
contabilita' e  finanza  pubblica"  e  in  particolare  gli  articoli
6,13,14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati SIOPE; 
  Visto il comma 6-bis, dell'articolo 14 della citata  legge  n.  196
del 2009, inserito dall'articolo 8, comma 3,  del  decreto  legge  24
aprile 2014,  n.  66,  il  quale  prevede  che  i  dati  SIOPE  delle
amministrazioni  pubbliche  gestiti   dalla   Banca   d'Italia   sono
liberamente accessibili secondo modalita' definite  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
febbraio 2012, n. 26, concernente il  regolamento  per  l'accesso  al
SIOPE; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3,  che  prevede  che  la
comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,  in   particolare,   l'art.   50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni  e  l'articolo  58  concernente  le  modalita'  della
fruibilita' del dato; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al
Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del
costitutore di una banca dati; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del citato  decreto
legge n. 66  del  2014,  all'emanazione  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente le  modalita'  di  accesso
dei dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche  gestiti  dalla  Banca
d'Italia 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                                SIOPE 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e' il titolare  dei  dati  conservati
nel SIOPE. 
  2. La Banca d'Italia e'  responsabile  della  gestione  e  sviluppo
della  banca  dati  SIOPE,  del  trattamento  dei  dati,  e  provvede
all'attivita' necessaria a  consentire  l'accesso  alle  informazioni
codificate, in conformita' alle disposizioni  previste  dal  presente
decreto  e  sulla  base  delle  indicazioni  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.