Art. 2 
 
                          Accesso al SIOPE 
 
  1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3,  del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 16 giugno  2014,
tutte le informazioni della banca dati SIOPE di  cui  all'articolo  1
sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it 
  2. La banca dati di cui al  comma  1  e'  organizzata  in  modo  da
consente la consultazione e l'estrazione dei dati SIOPE a livello  di
codice gestionale, riguardanti almeno: 
  a. gli incassi e i pagamenti giornalieri per singolo ente; 
  b. gli incassi e i pagamenti mensili,  trimestrali  e  annuali  per
singolo ente; 
  c. gli incassi  e  i  pagamenti  mensili,  trimestrali  e  annuali,
aggregati per comparti di enti, in ambito  provinciale,  regionale  e
nazionale. 
  3. Entro il 1° gennaio 2015 la banca dati SIOPE e'  organizzata  in
modo da consentire il confronto della spesa tra enti diversi.