Art. 2 Accesso al SIOPE 1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 16 giugno 2014, tutte le informazioni della banca dati SIOPE di cui all'articolo 1 sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it 2. La banca dati di cui al comma 1 e' organizzata in modo da consente la consultazione e l'estrazione dei dati SIOPE a livello di codice gestionale, riguardanti almeno: a. gli incassi e i pagamenti giornalieri per singolo ente; b. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali per singolo ente; c. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali, aggregati per comparti di enti, in ambito provinciale, regionale e nazionale. 3. Entro il 1° gennaio 2015 la banca dati SIOPE e' organizzata in modo da consentire il confronto della spesa tra enti diversi.