Art. 3 Ulteriori modalita' di accesso al SIOPE 1. Le amministrazioni pubbliche che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali hanno la necessita' di acquisire i dati SIOPE organizzati secondo forme differenti da quelle previste dall'articolo 2, possono fruirne con le modalita' previste dall'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili i dati SIOPE di cui al comma 1, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni, senza oneri a loro carico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche richiedono tali dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota firmata dal rappresentante legale del richiedente o da un suo delegato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica. 4. Le richieste di estrazione dati di cui al comma 3 possono essere presentate anche da enti e istituzioni di ricerca aventi natura giuridica privata, per lo svolgimento di attivita' di studio ed analisi riguardanti l'attivita' finanziaria delle amministrazioni pubbliche, di interesse per la finanza pubblica.