Art. 3 
 
               Ulteriori modalita' di accesso al SIOPE 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche che per lo svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali hanno la necessita' di acquisire i  dati  SIOPE
organizzati secondo forme differenti da quelle previste dall'articolo
2, possono fruirne con le modalita' previste dall'articolo 50,  commi
2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  rende
disponibili i dati SIOPE di  cui  al  comma  1,  attraverso  apposite
convenzioni  aperte  all'adesione   di   tutte   le   amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai  dati  da
parte delle stesse amministrazioni, senza oneri  a  loro  carico  nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 
  3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2,  le  amministrazioni
pubbliche richiedono  tali  dati  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, con nota firmata dal rappresentante legale  del
richiedente o da  un  suo  delegato,  specificando  il  motivo  della
richiesta ed il nominativo della persona  incaricata  della  gestione
dei dati, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica. 
  4. Le richieste di estrazione dati di cui al comma 3 possono essere
presentate anche da enti  e  istituzioni  di  ricerca  aventi  natura
giuridica privata, per lo  svolgimento  di  attivita'  di  studio  ed
analisi riguardanti  l'attivita'  finanziaria  delle  amministrazioni
pubbliche, di interesse per la finanza pubblica.