Art. 4 1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unita' strutturali interferenti, nonche' le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. 2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. 3. Un edificio e' ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.