(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
 
      Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale 
          (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2 
 
  Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la  verifica
di assenza di carenze gravi richiamate al  comma  3  dell'articolo  9
puo'  essere   considerata   soddisfatta   se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni  di  seguito  riportate.  Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo  concesso  con  la
presente ordinanza. 
 
  a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: 
  • Altezza non oltre 3 piani fuori terra, 
  • assenza di pareti portanti in falso, 
  • assenza di murature portanti costituite da elementi in  laterizio
non strutturale, 
  • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, 
  •  tipologie  di  muratura   ricomprese   nella   tabella   C8A.2.1
dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009  n.  617  delle
Norme Tecniche per le costruzioni emanate  con  d.M.  14.1.2008,  con
esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura  in  pietrame
disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari), 
  • valore della compressione media nei setti murari per effetto  dei
soli carichi  permanenti  e  variabili  non  superiore  a  1/5  della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo'  essere  ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della
citata appendice alla circolare n. 617, 
  • buone condizioni di conservazione. 
 
  b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione
con le seguenti caratteristiche: 
  • realizzazione successiva al 1970; 
  • struttura caratterizzata da  un  sistema  resistente  alle  forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali, 
  • altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
  • forma in pianta relativamente compatta; 
  • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, 
  •  tensione  media  di  compressione  negli  elementi   strutturali
verticali portanti in cemento armato per  effetto  dei  soli  carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; 
  •  tensione  media  di  compressione  negli  elementi   strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100 
  • buone condizioni di conservazione. 
 
  c)   Per   edifici   a   struttura    mista    devono    sussistere
contemporaneamente  le  condizioni  specificate  in   precedenza   ed
applicabili  a  ciascuna   tipologia   strutturale   costituente   la
struttura. 
 
  d) solo le soffitte e i sottotetti  accessibili  (munite  di  scala
fissa) e quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini  della  presente
Ordinanza, un piano  che  rientra  nel  conteggio  complessivo  delle
superfici ammissibili a contributo.