(Allegato 6)
                                                           Allegato 6 
 
 
        Indicazioni di massima per la definizione di edificio 
    e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14 
 
  1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di  edifici,  la
cui definizione e' riportata di seguito. 
  2. Gli edifici  sono  intesi  come  unita'  strutturali  minime  di
intervento. Gli edifici possono essere  isolati,  ossia  separati  da
altri edifici da spazi (strade, piazze) o  da  giunti  sismici,  come
normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in  acciaio
edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire
parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu'
edifici, anche realizzati con tecnologie  diverse,  in  qualche  modo
interagiscono  fra  di  loro  in  caso  di  sisma  ed  essi   vengono
identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti
il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e'  bassa  e'
possibile studiare l'intervento considerando l'edificio  indipendente
dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e'  il  progettista  definisce
l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo'  rappresentare
il comportamento strutturale, oppure considera  l'aggregato  nel  suo
complesso. 
 
  a. Nel caso di condomini  costituiti  formalmente,  la  domanda  di
accesso ai contributi puo'  essere  prodotta  dall'Amministratore  in
conformita' al regolamento adottato dal condominio. 
 
  b. Nel caso di comunioni i  proprietari  designano  all'unanimita',
con apposita scrittura privata  o  procura  un  rappresentante  della
comunione. Questi provvede a redigere la richiesta  di  incentivo  di
cui al comma 5 dell'articolo 14. 
 
  c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione  provvedono
ad individuare il professionista  incaricato  della  progettazione  e
successivamente   l'impresa   realizzatrice    dell'intervento.    Il
rappresentante  puo'  essere  autorizzato  a  ricevere  su  un  conto
corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. 
 
  3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione  del
contributo e' quella risultante alla data di emanazione del  presente
provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a
totale carico del beneficiario. Nel  caso  in  cui  la  ricostruzione
preveda una superficie inferiore  a  quella  originaria,  l'incentivo
viene  calcolato  con  riferimento  alla   superficie   dell'edificio
ricostruito. 
  4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il  versamento  di
somme  corrispondenti  agli  stati  di  avanzamento  dei  lavori.  In
alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo
dei contributi e li  autorizzano  all'erogazione  ai  beneficiari  di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una  prima
rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del  valore  delle
opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al
momento dell'esecuzione del 70% del valore  delle  opere  strutturali
previste  ivi  comprese  le  opere  di  finitura  e  degli   impianti
strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata
del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori.  Nel  caso
di lavori che richiedano  il  collaudo  statico  la  rata  finale  e'
erogata al momento della presentazione del  certificato  di  collaudo
statico. 
  5.  Il  raggiungimento  di  ciascuno  stato  di  avanzamento  viene
documentato dal beneficiario  mediante  presentazione  delle  fatture
quietanzate di  pagamento  dell'impresa  esecutrice  nonche'  con  la
presentazione del SAL redatto dal Direttore dei  lavori,  comprensivo
della documentazione fotografica degli interventi effettuati. 
  6. In caso di superamento  dei  termini  di  conclusione  la  ditta
appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita  nel
contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo  per  ogni
settimana di ritardo. 
  7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori  sulle  parti
strutturali  devono  essere  non  superiori  a  quelli  previsti  nei
prezziari regionali.