Allegato MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOP «PENTRO DI ISERNIA» O «PENTRO» L'art. 2 e' sostituito dal seguente testo: «Articolo 2 - Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: «Pentro di Isernia» o «Pentro» bianco: Falanghina 80%; Trebbiano toscano dal 15% al 20%; possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%; «Pentro di Isernia» o «Pentro» rosso e rosato: Montepulciano: dal 75% al 80%; Tintilia: dal 20% al 25%; possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1983, purche' adeguino la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.». All'art. 5 i comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo: «3. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento della seguente durata, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia: «Pentro di Isernia» rosso, durata: 1 anno, di cui almeno 6 mesi in recipienti di rovere; «Pentro di Isernia» rosso riserva, durata: 4 anni, di cui almeno 2 anni in recipienti di rovere. I recipienti di rovere possono essere di qualsiasi capacita'. E' ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in altri recipienti, per non oltre il 6% del volume totale nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. 4. La tipologia di vino «Pentro di Isernia» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi. Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. 5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: «Pentro di Isernia» rosso: dal 1° novembre dell'anno successivo all'anno di vendemmia; «Pentro di Isernia» rosso riserva: dal 1° maggio, del 4° anno successivo all'anno di vendemmia.».