(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  DOP  «PENTRO  DI
                         ISERNIA» O «PENTRO» 
 
    L'art. 2 e' sostituito dal seguente testo: 
«Articolo 2 - Base ampelografica 
    1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Pentro  di
Isernia» o «Pentro» devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografia: 
      «Pentro di Isernia» o «Pentro» bianco: 
    Falanghina 80%; 
    Trebbiano toscano dal 15% al 20%; 
    possono altri vitigni a bacca bianca,  idonei  alla  coltivazione
per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%; 
      «Pentro di Isernia» o «Pentro» rosso e rosato: 
    Montepulciano: dal 75% al 80%; 
    Tintilia: dal 20% al 25%; 
    possono altri vitigni a bacca nera, non  aromatici,  idonei  alla
coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare
iscritti allo  schedario  viticolo  della  denominazione  di  origine
controllata «Pentro di Isernia»  o  «Pentro»  anche  i  vigneti  gia'
iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio  1983,  purche'
adeguino la base ampelografica entro  10  anni  a  decorrere  dal  1°
agosto 2014.». 
    All'art. 5 i comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo: 
    «3. I seguenti vini devono essere sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento della seguente durata, a  decorrere  dal  1°  novembre
dell'anno di vendemmia: 
    «Pentro di Isernia» rosso, durata: 1 anno, di cui almeno  6  mesi
in recipienti di rovere; 
    «Pentro di Isernia» rosso riserva, durata: 4 anni, di cui  almeno
2 anni in recipienti di rovere. 
    I recipienti di rovere possono essere di qualsiasi capacita'. 
    E' ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in
altri recipienti, per non oltre il 6% del  volume  totale  nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio. 
    Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in
contenitori  di  rovere,  devono  essere  documentate  con   relative
annotazioni sui registri di cantina. 
    4. La tipologia di vino «Pentro di Isernia»  rosso  riserva  deve
essere  sottoposto  ad  un  periodo  di  affinamento   in   bottiglia
immediatamente successivo al  prescritto  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio di almeno 6 mesi. 
    Il periodo di affinamento in bottiglia  deve  essere  documentato
con relative annotazioni sui registri di cantina. 
    5. Per i seguenti vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata: 
    «Pentro di Isernia» rosso: dal 1° novembre  dell'anno  successivo
all'anno di vendemmia; 
    «Pentro di Isernia» rosso riserva: dal 1°  maggio,  del  4°  anno
successivo all'anno di vendemmia.».