(Regolamento-art. 10)
                               Art. 10 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. 1 soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'  i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui  puo'  derivare   un   pregiudizio   dalle   infrazioni   oggetto
dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel  procedimento  in
corso,   inoltrando   apposito   atto,   debitamente    sottoscritto,
contenente: 
  a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione  sociale,  residenza,
domicilio o sede del  richiedente  nonche'  recapiti  telefonici,  di
posta elettronica e di eventuale fax; 
  b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire; 
  c)  adeguata  motivazione   circa   lo   specifico   interesse   ad
intervenire, anche con riferimento al contributo che  il  richiedente
puo' apportare all'istruttoria. 
  2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita'  e  la
completezza  della   richiesta   di   partecipazione,   comunica   al
richiedente che lo stesso puo': 
  a) accedere agli atti del  procedimento  ai  sensi  del  successivo
articolo 11; 
  b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.