Art. 10 Partecipazione all'istruttoria 1. 1 soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax; b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire; c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente puo' apportare all'istruttoria. 2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso puo': a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.