Art. 12 Richiesta di informazioni e audizioni 1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. 2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento. 3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza. 4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta. 5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.