(Regolamento-art. 12)
                               Art. 12 
 
                Richiesta di informazioni e audizioni 
 
  1.  Il  responsabile  del   procedimento   acquisisce   nel   corso
dell'istruttoria  ogni  elemento   utile   alla   valutazione   della
fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e  documenti  ad
ogni soggetto pubblico o privato. 
  2. Il responsabile del procedimento, ove  cio'  sia  necessario  ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori,  o
venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le  parti  o  i
terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del  principio
del contraddittorio, fissando un termine  inderogabile  per  il  loro
svolgimento. 
  3. Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma  2  presiede  il
responsabile del procedimento o facente funzione.  Le  parti  possono
farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro  fiducia
che  produce  idoneo  documento  attestante  il  proprio  potere   di
rappresentanza. 
  4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le principali dichiarazioni delle parti intervenute  alle  audizioni.
Il  verbale  e'  sottoscritto,   al   termine   dell'audizione,   dal
responsabile del procedimento e dalle parti medesime.  Quando  taluna
delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere  il  verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al termine dell'audizione e' consegnata una copia  del  verbale  alle
parti intervenute che ne facciano richiesta. 
  5. Ai soli fini della  predisposizione  del  verbale,  puo'  essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.