(Regolamento-art. 14)
                               Art. 14 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del
procedimento presso chiunque sia ritenuto in  possesso  di  documenti
aziendali  utili  ai  fini  dell'istruttoria.  Nei  confronti   delle
amministrazioni pubbliche si chiede  previamente  l'esibizione  degli
atti. 
  2. I funzionari  dell'Autorita'  incaricati  dal  responsabile  del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri  su
presentazione   di   un   atto   scritto   che   precisi    l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
  3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8,  comma
4, del  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole  ovvero
dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l' opposizione: 
  a)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza   imposti   da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
  b) di esigenze di autotutela dal  rischio  di  sanzioni  fiscali  o
amministrative; 
  c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo
i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al
riguardo. 
  4.  Per  documento  si  intende  ogni   rappresentazione   grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'  e  rappresentativita'  dell'autore  del   documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: 
  a) accedere a tutti i locali, terreni  e  mezzi  di  trasporto  del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione  dei
luoghi di residenza  o  domicilio  estranei  all'attivita'  aziendale
oggetto dell'indagine; 
  b) controllare i documenti di cui al comma 4; 
  c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); 
  d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 
  6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono  farsi
assistere da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia  che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 
  7. Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale. 
  8. Nello svolgimento  dell'attivita'  ispettiva,  l'Autorita'  puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di  Finanza  che  agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.