(Regolamento-art. 15)
                               Art. 15 
 
                          Onere della prova 
 
  1. Qualora il responsabile  del  procedimento  disponga,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo,
che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto
connessi alla pratica commerciale o alla pubblicita',  comunica  tale
incombente istruttorio alle parti, indicando gli  elementi  di  prova
richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per  la
produzione della prova.