(Regolamento-art. 19)
                               Art. 19 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,
consegna a mano contro  ricevuta,  posta  elettronica  certificata  e
firma digitale, posta elettronica e  fax.  In  caso  di  trasmissione
tramite  posta  elettronica  certificata  o  fax,  i   documenti   si
considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso  in  cui  sono
stati inviati, salvo prova contraria. 
  2. Alle Parti interessate e ai soggetti  eventualmente  intervenuti
nel  procedimento  le  comunicazioni  vengono  effettuate  per  posta
elettronica o al domicilio dagli stessi indicato.  Al  professionista
le  comunicazioni  vengono  effettuate  presso  l'ultima   residenza,
domicilio  o  sede  conosciuti  o  comunque  risultanti  da  pubblici
registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono
effettuate  mediante  pubblicazione  di  un  avviso  nel   bollettino
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
  3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e' comunicato con  le
modalita' di cui al comma 1.