(Regolamento-art. 20)
                               Art. 20 
 
                           Autodisciplina 
 
  1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del  Codice
del Consumo,  richiedono  la  sospensione  del  procedimento  dinanzi
all'Autorita', devono  inoltrare  apposita  istanza,  fornendo  prova
dell'esistenza   del   procedimento    dinanzi    all'organismo    di
autodisciplina,  con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare   tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso. 
  2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta   l'istanza   di
sospensione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ne  da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la
pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento
da' altresi' tempestiva comunicazione  alle  parti  della  cessazione
della causa di sospensione.