Art. 20 Autodisciplina 1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso. 2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.