(Regolamento-art. 21)
                               Art. 21 
 
  Procedimento per la declaratoria di vessatorieta' delle clausole 
 
  1. I procedimenti in materia di  tutela  amministrativa  contro  le
clausole vessatorie di cui all' articolo 37-bis, commi  1  e  2,  del
Codice del  Consumo  sono  disciplinati  dai  seguenti  articoli  del
presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo  5;
articolo 6; articolo 10;  articolo  11;  articolo  12;  articolo  13;
articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo  17,  commi  2  e  3;
articolo 19.  Ai  medesimi  procedimenti  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 
  2. Ogni soggetto od organizzazione  che  ne  abbia  interesse  puo'
richiedere,  attraverso   comunicazione   in   formato   cartaceo   o
elettronico  (webform  o  PEC),   l'intervento   dell'Autorita'   nei
confronti di clausole inserite  in  contratti  tra  professionisti  e
consumatori, di cui all'articolo 37-bis,  comma  1,  del  Codice  del
Consumo, che ritenga vessatorie. 
  3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce
all'Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice  del
Consumo,  in  particolare  nell'ambito  delle  competenze   ad   esse
attribuite dall' articolo 2, comma 2, lett. h) ed i), della legge  n.
580/1993 e successive modificazioni. 
  4.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare   gravita',   qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole  inserite  in
contratti  tra  professionisti  e  consumatori  di  cui  all'articolo
37-bis,  comma  1,  del  Codice  del  Consumo  siano  vessatorie,  il
responsabile del procedimento, dopo  averne  informato  il  Collegio,
puo'  informare  per  iscritto  il  professionista  della   probabile
vessatorieta' della clausola contrattuale (moral suasion). 
  5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1  e  2,  del
Codice del Consumo il termine di  conclusione  e'  di  centocinquanta
giorni, decorrente dalla data di protocollo  della  comunicazione  di
avvio  ovvero  di  duecentodieci  giorni   nel   caso   in   cui   il
professionista sia residente, domiciliato o  abbia  sede  all'estero.
Con provvedimento motivato  del  Collegio,  il  termine  puo'  essere
prorogato, fino ad un massimo di  sessanta  giorni,  in  presenza  di
particolari esigenze  istruttorie,  nonche'  in  caso  di  estensione
soggettiva od oggettiva del procedimento. 
  6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile  del
procedimento -informata l'Autorita' -  provvede  alla  pubblicazione,
nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita',
di un comunicato ai fini  della  consultazione  di  cui  all'articolo
37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il  comunicato  indica,  tra
l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato
dall'istruttoria  ed  altre  informazioni   utili   ai   fini   delle
consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni
di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e
le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate  dalle
clausole  oggetto  del  procedimento,  in  ragione  della   specifica
esperienza maturata nel settore. Possono  altresi'  partecipare  alla
consultazione  le  associazioni  dei  consumatori  rappresentative  a
livello  nazionale  riconosciute  e  iscritte  nell'elenco   di   cui
all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione
alla  consultazione  i  soggetti  interessati   devono   fornire   le
informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative
alla loro  qualificazione  e  alla  sussistenza  dell'interesse  alla
consultazione. Entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del comunicato i  soggetti  aventi  le  caratteristiche
sopra  indicate  possono  inviare  i  propri  commenti  per  iscritto
all'Autorita' tramite una casella di posta elettronica dedicata  alla
consultazione (consultazione obbligatoria). 
  7. Nel corso dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento
puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza  dei  settori
interessati  dall'istruttoria  di  esprimere  un  parere  in   merito
all'oggetto del procedimento. Le suddette  autorita'  trasmettono  il
proprio  parere  entro  30  giorni  dalla  richiesta   (consultazione
facoltativa). 
  8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1  e  2,  del
Codice del Consumo, il  responsabile  del  procedimento  comunica  il
provvedimento  finale  dell'Autorita'  alle  parti  e   ai   soggetti
eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a  quanto  disposto
dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento, il provvedimento
che accerta la vessatorieta'  e'  altresi'  pubblicato,  entro  venti
giorni dalla sua adozione, anche per estratto,  in  apposita  sezione
del sito internet istituzionale dell'Autorita', nonche', entro  venti
giorni dalla  comunicazione  della  sua  adozione,  a  cura  e  spese
dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta  vessatoria,  nel
sito dell'operatore stesso  e  mediante  qualsiasi  altro  mezzo  che
l'Autorita'  abbia  ritenuto  opportuno  e   idoneo   per   informare
compiutamente i consumatori.