Art. 21 Procedimento per la declaratoria di vessatorieta' delle clausole 1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all' articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresi' le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori, di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie. 3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all'Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dall' articolo 2, comma 2, lett. h) ed i), della legge n. 580/1993 e successive modificazioni. 4. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, puo' informare per iscritto il professionista della probabile vessatorieta' della clausola contrattuale (moral suasion). 5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo il termine di conclusione e' di centocinquanta giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio ovvero di duecentodieci giorni nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero. Con provvedimento motivato del Collegio, il termine puo' essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. 6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile del procedimento -informata l'Autorita' - provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', di un comunicato ai fini della consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato dall'istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresi' partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dell'interesse alla consultazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto all'Autorita' tramite una casella di posta elettronica dedicata alla consultazione (consultazione obbligatoria). 7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza dei settori interessati dall'istruttoria di esprimere un parere in merito all'oggetto del procedimento. Le suddette autorita' trasmettono il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa). 8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, il responsabile del procedimento comunica il provvedimento finale dell'Autorita' alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento, il provvedimento che accerta la vessatorieta' e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', nonche', entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, a cura e spese dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell'operatore stesso e mediante qualsiasi altro mezzo che l'Autorita' abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori.