Art. 22 Interpello in materia di clausole vessatorie 1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilita', l'interpello e' richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l'apposito formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato in ogni sua parte. 2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell' articolo 37-bis del Codice del Consumo, l'impresa richiedente l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non vessatorieta' anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita' e circostanze in cui avverra' la negoziazione e conclusione del contratto. 3. Il responsabile del procedimento puo' disporre che il richiedente l'interpello sia sentito in audizione. 4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto. 5. Il responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla clausola oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o alle loro unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro trenta giorni dalla richiesta. Informata l'Autorita', detta consultazione puo' avvenire anche attraverso le modalita' indicate dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento. 6. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la vessatorieta' della clausola, l'Autorita' puo' anche astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i centoventi giorni, la clausola deve ritenersi approvata. 7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista. 8. L'accesso al fascicolo e' consentito a conclusione della procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.