(Regolamento-art. 22)
                               Art. 22 
 
            Interpello in materia di clausole vessatorie 
 
  1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in  via
preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta'  delle  clausole,
che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che  si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la  sottoscrizione  di  moduli,  modelli  o  formulari.  A  pena   di
irricevibilita', l'interpello e' richiesto  attraverso  comunicazione
in formato  cartaceo  o  elettronico  (PEC),  utilizzando  l'apposito
formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato  in  ogni
sua parte. 
  2. Ai fini del prodursi degli effetti  di  cui  al  comma  3  dell'
articolo  37-bis  del  Codice  del  Consumo,  l'impresa   richiedente
l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e  gli  obiettivi
che  motivano  l'inserimento  della  singola  clausola,  la  sua  non
vessatorieta' anche in relazione  all'eventuale  rilevanza  di  altre
clausole contenute nel medesimo contratto o  in  altro  contratto  al
quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita'
e circostanze in cui  avverra'  la  negoziazione  e  conclusione  del
contratto. 
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'   disporre   che   il
richiedente l'interpello sia sentito in audizione. 
  4. Dalla data di ricezione  del  formulario  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni.  In
caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere,
ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del
procedimento ne informa il Collegio e la  parte.  In  tali  casi,  il
termine decorre nuovamente dal  ricevimento  delle  informazioni  che
integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto. 
  5. Il responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di
regolazione  o  vigilanza  dei  settori  interessati  dalla  clausola
oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o  alle  loro
unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola  entro  trenta
giorni dalla richiesta. Informata  l'Autorita',  detta  consultazione
puo' avvenire anche attraverso le  modalita'  indicate  dall'articolo
21, comma 6, del presente regolamento. 
  6.  Laddove,  all'esito  dell'interpello,  non  sia  ravvisata   la
vessatorieta'  della  clausola,  l'Autorita'  puo'  anche   astenersi
dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi  i  centoventi
giorni, la clausola deve ritenersi approvata. 
  7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in  apposita  sezione  del
proprio sito internet e/o sul proprio  bollettino  le  risposte  alle
domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista. 
  8.  L'accesso  al  fascicolo  e'  consentito  a  conclusione  della
procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.