(Regolamento-art. 23)
                               Art. 23 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  non
trovano piu' applicazione le discipline di cui al  regolamento  sulle
procedure  istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole   e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole  vessatorie  di
cui alla delibera 8 agosto 2012, n. 23788 (Gazzetta Ufficiale del  28
agosto 2012, n. 200).