(Regolamento-art. 3)
                               Art. 3 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1.  Responsabile  del  procedimento  e'  il  responsabile  preposto
all'unita' organizzativa competente per materia, istituita  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  o
altro funzionario dallo stesso incaricato. 
  2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento  utile
alla valutazione  della  fattispecie.  A  tal  fine  puo'  richiedere
informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato.  Ove  ne
ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e  provvede
agli adempimenti di  competenza  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria. 
  3. Qualora il  committente  di  un  messaggio  pubblicitario  o  il
professionista non sia conosciuto, il responsabile  del  procedimento
richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia
in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.