(Regolamento-art. 4)
                               Art. 4 
 
                        Istanza di intervento 
 
  1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a),  b),
d-bis) del Codice  del  Consumo,  od  organizzazione,  che  ne  abbia
interesse,  puo'  richiedere,  attraverso  comunicazione  in  formato
cartaceo o elettronico (webform o PEC),  l'intervento  dell'Autorita'
nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o  illecita,  ai
sensi del decreto legislativo sulla pubblicita'  ingannevole,  ovvero
di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai  sensi  del  Codice
del Consumo. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere: 
  a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione  sociale,  residenza,
domicilio  o  sede  del  richiedente  nonche'  recapiti   telefonici,
indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; 
  b) elementi idonei a consentire  una  precisa  identificazione  del
professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto
dell'istanza  (in  particolare  data  o  periodo  di  diffusione  del
messaggio o  dell'iniziativa  promozionale,  mezzo  di  comunicazione
utilizzato, luogo e modalita' di attuazione  della  pratica)  nonche'
del bene o servizio interessato; 
  c) ogni elemento ritenuto utile  alla  valutazione  dell'Autorita',
copia eventuali reclami gia' inoltrati al  professionista  e  l'esito
degli stessi, nonche' copia della corrispondenza  intercorsa  con  il
medesimo  professionista  e/o  della   documentazione   contrattuale;
inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza  di
intervento. 
  3. Nell'istanza di intervento devono essere  indicate,  a  pena  di
decadenza, eventuali  esigenze  di  riservatezza.  In  tal  caso,  il
segnalante  deve  trasmettere  anche  una  versione   non   riservata
dell'istanza  di  intervento,  la  cui  valutazione  e'  rimessa   al
responsabile del procedimento. 
  4. Gli elementi di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo, nonche' i dati  identificativi  del  soggetto  denunciante,
costituiscono elementi  essenziali  dell'istanza  di  intervento,  in
assenza  dei  quali   il   responsabile   dell'unita'   organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilita'  della  stessa,
informandone il  Collegio,  impregiudicata  la  possibilita'  per  il
denunciante  di  ripresentare  l'istanza  di  intervento   in   forma
completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di
procedere  d'ufficio  a  ulteriori  approfondimenti  ai  fini  di  un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6. 
  5.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare   gravita',   qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere  che  il  messaggio  o  la
pratica commerciale  costituisca  una  pubblicita'  ingannevole,  una
pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta,
il responsabile del procedimento, dopo averne informato il  Collegio,
puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i  profili
di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di
possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).