Art. 4 Istanza di intervento 1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalita' di attuazione della pratica) nonche' del bene o servizio interessato; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita', copia eventuali reclami gia' inoltrati al professionista e l'esito degli stessi, nonche' copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza di intervento. 3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell'istanza di intervento, la cui valutazione e' rimessa al responsabile del procedimento. 4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche' i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unita' organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilita' della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilita' per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6. 5. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicita' ingannevole, una pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).