Art. 5 Provvedimenti pre-istruttori 1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei seguenti motivi: a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4; b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole o dal Codice del Consumo; c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5. Dell'esito di tale intervento, che verra' comunicato al professionista, l'Autorita' puo' dare notizia utilizzando adeguate modalita' informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista; e) archiviazione per manifesta inidoneita' del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale e' diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis); O non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorita' di intervento dell'Autorita', in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. L'Autorita' puo' individuare con apposito atto le priorita' di intervento che intende perseguire. 2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f) del precedente comma. Resta impregiudicata la facolta' dell'Autorita' di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorita' di intervento. A tal fine le Direzioni informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma. 3. E' facolta' dell'Autorita' inviare una comunicazione dell'avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento preistruttorio.