(Regolamento-art. 5)
                               Art. 5 
 
                    Provvedimenti pre-istruttori 
 
  1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei  seguenti
motivi: 
  a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4; 
  b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per  assenza  dei
presupposti  richiesti  dal  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole o dal Codice del Consumo; 
  c)  archiviazione  per  manifesta  infondatezza  per  l'assenza  di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; 
  d) archiviazione ad esito  dell'avvenuta  rimozione  da  parte  del
professionista dei profili di possibile ingannevolezza  o  illiceita'
di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza  di  una  pratica
commerciale  (moral  suasion),  di  cui  all'articolo  4,  comma   5.
Dell'esito   di   tale   intervento,   che   verra'   comunicato   al
professionista, l'Autorita' puo' dare  notizia  utilizzando  adeguate
modalita' informative e valutando eventuali esigenze di  riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista; 
  e)  archiviazione   per   manifesta   inidoneita'   del   messaggio
pubblicitario o della pratica a falsare  in  misura  apprezzabile  il
comportamento economico del consumatore medio al  quale  e'  diretta,
anche in ragione della  dimensione  minima  della  diffusione  di  un
messaggio o della localizzazione  circoscritta  di  una  pratica  (de
minimis); 
  O non luogo a provvedere per  sporadiche  richieste  di  intervento
relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorita' di
intervento   dell'Autorita',   in   ragione   degli   obiettivi    di
razionalizzazione,    efficacia    ed    economicita'     dell'azione
amministrativa. L'Autorita' puo' individuare  con  apposito  atto  le
priorita' di intervento che intende perseguire. 
  2. Qualora non venga avviato il procedimento nel  termine  indicato
dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si  intende  chiusa
con non luogo a provvedere ai sensi della  lett.  f)  del  precedente
comma. Resta impregiudicata la facolta' dell'Autorita'  di  acquisire
successivamente agli  atti  l'istanza  di  intervento  per  procedere
d'ufficio ad un  approfondimento  istruttorio,  fondato  su  elementi
sopravvenuti  o  su  una  diversa  valutazione  delle  priorita'   di
intervento. A tal  fine  le  Direzioni  informano  periodicamente  il
Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma. 
  3.   E'   facolta'   dell'Autorita'   inviare   una   comunicazione
dell'avvenuta   archiviazione    o    chiusura    del    procedimento
preistruttorio.