(Regolamento-art. 6)
                               Art. 6 
 
                       Avvio dell'istruttoria 
 
  1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque
in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza  con  l'istanza  di
intervento di cui all'articolo 4,  avvia  l'istruttoria  al  fine  di
verificare  l'esistenza  di  pubblicita'  ingannevoli  o  comparative
illecite,  di  cui   al   decreto   legislativo   sulla   pubblicita'
ingannevole, ovvero di pratiche  commerciali  scorrette,  di  cui  al
Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria  e'  disposto  entro  il
termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza  di  intervento  e
tale termine e' interrotto in caso di richiesta di informazioni  fino
alla ricezione delle stesse. 
  2.   Il   responsabile   del    procedimento    comunica    l'avvio
dell'istruttoria,  alle  Parti  e  ne  informa  gli  altri   soggetti
interessati che abbiano presentato istanza  di  intervento  ai  sensi
dell'articolo 4. In ragione  del  numero  elevato  delle  istanze  di
intervento, questa comunicazione puo' essere  attuata  anche  tramite
avviso sul bollettino  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale
dell'Autorita'. Se le  comunicazioni  non  possono  avere  luogo,  le
stesse  sono   effettuate   mediante   pubblicazione   sul   medesimo
bollettino.  Dell'avvio  dell'istruttoria  puo'  anche  esserne  data
comunicazione  tramite  la  diffusione  di  un   comunicato   stampa,
informato il Collegio. 
  3. Nella comunicazione di avvio di cui al  comma  2  sono  indicati
l'oggetto  del  procedimento,  gli  elementi  acquisiti  d'ufficio  o
contenuti nell'istanza di intervento, il termine per  la  conclusione
dell'istruttoria,   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
procedimento, l'ufficio presso cui si puo'  accedere  agli  atti,  la
possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il  termine
entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.