Art. 6 Avvio dell'istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria e' disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine e' interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse. 2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione puo' essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorita'. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria puo' anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio. 3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.