Art. 7 Termini del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero, in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell' articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 3. L'Autorita' puo' prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalita', il termine puo' essere altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, puo' essere disposta l'acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento e' conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.