(Regolamento-art. 7)
                               Art. 7 
 
                      Termini del procedimento 
 
  1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di  centoventi
giorni, decorrenti dalla data di protocollo  della  comunicazione  di
avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai
sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  del  decreto  legislativo  sulla
pubblicita'  ingannevole   ovvero   in   procedimenti   di   pratiche
commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi  1-bis  e  6,
del Codice del Consumo. 
  2. Nel caso in cui il professionista sia residente,  domiciliato  o
abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e' di centottanta giorni decorrenti dalla data  di  protocollo  della
comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni  quando  si  debbano
chiedere pareri ai sensi dell'  articolo  8,  comma  6,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero, in procedimenti  di
pratiche commerciali scorrette, ai sensi  dell'  articolo  27,  commi
1-bis e 6, del Codice del Consumo. 
  3. L'Autorita' puo' prorogare il termine  fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in presenza  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento.  Con  le  stesse  modalita',  il  termine  puo'  essere
altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni,  nel  caso
in  cui  il  professionista  presenti  degli   impegni   o   emergano
sopravvenute  esigenze  istruttorie.  Ove  necessario,  puo'   essere
disposta l'acquisizione, da altre istituzioni  o  enti  pubblici,  di
informazioni essenziali ai fini della valutazione della  fattispecie,
con assegnazione di un termine non  superiore  a  30  giorni  per  la
risposta.   Il   termine   di   conclusione   del   procedimento   e'
conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni. 
  4. Nel  caso  in  cui,  ai  sensi  dell'articolo  20  del  presente
regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento,  i
termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa  della  pronuncia
dell'organismo di autodisciplina e, comunque,  per  un  periodo,  non
superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.