(Regolamento-art. 9)
                               Art. 9 
 
                               Impegni 
 
  1. Entro e non oltre il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione  della  comunicazione  di  avvio   del   procedimento,   il
professionista puo' presentare impegni tali  da  far  venire  meno  i
profili  di  illegittimita'  della  pubblicita'   o   della   pratica
commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario
(Allegato 1 al presente Regolamento). In  caso  di  integrazione,  il
professionista  e'  tenuto  a  presentare  all'Autorita'   un   testo
consolidato degli impegni. E' onere del  professionista,  ove  faccia
valere esigenze di riservatezza, presentare anche  una  versione  non
riservata e non confidenziale degli impegni. 
  2. L'Autorita' valuta gli impegni e: 
  a) qualora li ritenga idonei, dispone  con  provvedimento  la  loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista,  chiudendo
il procedimento senza accertare l'infrazione;  nei  casi  in  cui  e'
previsto un parere ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole e dell'articolo  27,  commi
1-bis e 6, del Codice del Consumo, l'Autorita', ove  non  ritenga  la
pubblicita'/pratica    commerciale     manifestamente     grave     e
ingannevole/illecita/scorretta  ovvero  non  ritenga   manifestamente
inidonei gli impegni proposti,  procede  alla  richiesta  del  parere
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 del presente regolamento; 
  b) qualora li ritenga parzialmente  idonei,  fissa  un  termine  al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi; 
  c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceita'  di  una
pubblicita' o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in  caso
di  inidoneita'  degli  impegni  a  rimuovere  i  profili  contestati
nell'avvio  dell'istruttoria,  delibera  il  rigetto  degli   stessi,
comunicandolo tempestivamente alla Parte. 
  3. Successivamente alla decisione di accettazione  di  impegni,  il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove: 
  a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; 
  b) si modifichi la situazione di  fatto  rispetto  ad  uno  o  piu'
elementi su cui si fonda la decisione; 
  c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni
trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.