Art. 9 Impegni 1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo' presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimita' della pubblicita' o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista e' tenuto a presentare all'Autorita' un testo consolidato degli impegni. E' onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni. 2. L'Autorita' valuta gli impegni e: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione; nei casi in cui e' previsto un parere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole e dell'articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo, l'Autorita', ove non ritenga la pubblicita'/pratica commerciale manifestamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, procede alla richiesta del parere secondo le modalita' di cui all'articolo 16 del presente regolamento; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi; c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceita' di una pubblicita' o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneita' degli impegni a rimuovere i profili contestati nell'avvio dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte. 3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu' elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.