Art. 2 Applicazione delle Convenzioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 166 del TUIR, nell'ambito del presente decreto il trasferimento della residenza e' determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nonche' di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti.