Art. 2 
 
 
                   Applicazione delle Convenzioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 166  del  TUIR,  nell'ambito
del presente decreto il trasferimento della residenza e'  determinato
tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione  sui
redditi vigenti tra l'Italia  e  gli  Stati  appartenenti  all'Unione
Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo  Spazio  Economico  Europeo
nonche' di quelle tra  i  predetti  Paesi  e  gli  Stati  terzi,  ove
vigenti.