Art. 6 Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali 1. La Commissione, ai sensi degli artt. 1, e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell'art. 18 della legge n. 67 dei 2 febbraio 1987, utilizzera' i segtenti criteri: a) esclusivita' del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto; b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalita' degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorita' culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonche' dell'ampiezza del corredo bibliografico; c) qualita' e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico; d) continuita' e regolarita' delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali; e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varieta' dei collaboratori; f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche. La Commissione terra' inoltre conto dell'adozione delle procedure internazionali di peer review e della presenza di studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista. 2. I premi, per un massimo di 130, saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse economie base alla graduatoria stilata dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all'art. 1 non potranno essere assegnati piu' di 13 premi. 3. La Commissione procedera' in seguito ad assegnare le menzioni speciali fino ad un massimo di 100. 4. I riconoscimenti riguarderanno esclusivamente l'anno di conferimento. L'attribuzione dei premi e delle menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso delle annualita' precedenti non rappresenteranno titolo preferenziale per l'ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.