Art. 6 
 
 
       Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali 
 
  1. La Commissione, ai sensi degli artt. 1, e 2 della legge  n.  254
del 2 maggio 1983 e dell'art. 18 della legge n.  67  dei  2  febbraio
1987, utilizzera' i segtenti criteri: 
    a)  esclusivita'  del  carattere  culturale  della  rivista   con
riferimento al contenuto; 
    b) rigore scientifico nella trattazione  degli  argomenti,  nella
struttura  metodologica,   nell'originalita'   degli   apporti,   con
considerazione contemporanea  anche  dell'autorita'  culturale  degli
autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del  direttore
del  comitato  di  redazione,  del  comitato   scientifico,   nonche'
dell'ampiezza del corredo bibliografico; 
    c) qualita' e impegno nella  composizione  e  nella  grafica  dei
testi, compreso l'eventuale corredo iconografico; 
    d) continuita' e regolarita' delle pubblicazioni e dei  programmi
di massima, possibilmente poliennali; 
    e) carattere nazionale o regionale particolarmente  significativo
del contenuto, diffusione della rivista e varieta' dei collaboratori; 
    f) eventuali traduzioni  dei  contenuti  in  altre  lingue  anche
classiche. 
  La Commissione terra' inoltre conto dell'adozione  delle  procedure
internazionali di peer review e della presenza di studiosi  stranieri
nel comitato scientifico della rivista. 
  2. I  premi,  per  un  massimo  di  130,  saranno  assegnati,  fino
all'esaurimento delle risorse economie base alla graduatoria  stilata
dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all'art. 1
non potranno essere assegnati piu' di 13 premi. 
  3. La Commissione procedera' in seguito ad  assegnare  le  menzioni
speciali fino ad un massimo di 100. 
  4.  I  riconoscimenti  riguarderanno   esclusivamente   l'anno   di
conferimento.  L'attribuzione  dei  premi  e   delle   menzioni   non
accompagnate  da  apporto  economico  nel  corso   delle   annualita'
precedenti   non   rappresenteranno    titolo    preferenziale    per
l'ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.