Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MENFI» Art. 1. Denominazione e vini 1. La Denominazione di origine controllata "Menfi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, anche nelle tipologie vendemmia tardiva, passito e superiore; Rosso, anche nelle tipologie passito e riserva; Rosato; Spumante bianco; Spumante rosato; con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia; Grillo; Chardonnay (anche con menzione Superiore e in versione Spumante); Catarratto (anche con menzione Superiore); Grecanico (anche con menzione Superiore e in versione Spumante); Fiano (anche con menzione Superiore); Damaschino; Viognier; Sauvignon; Pinot grigio; Vermentino; Chenin Blanc (anche in versione Spumante); Moscato Bianco (anche in versione Spumante); Nero d'Avola (anche con menzione riserva e in versione Rosato); Perricone (anche con menzione riserva e in versione Rosato); Frappato (anche in versione Rosato); Nerello Mascalese (anche in versione Rosato); Cabernet Franc (anche in versione Rosato); Merlot (anche in versione Rosato); Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato); Syrah (anche con menzione riserva e in versione Rosato); Pinot Nero (anche in versione Rosato); Alicante Bouchet (anche in versione Rosato); Alicante (anche in versione Rosato); Petit Verdot (anche in versione Rosato); Aglianico (anche in versione Rosato). 2. La Denominazione di origine controllata "Menfi" e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di massimo due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente.