(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
           PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI 
           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MENFI» 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La Denominazione di origine controllata "Menfi"  e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 
      Bianco, anche nelle  tipologie  vendemmia  tardiva,  passito  e
superiore; 
      Rosso, anche nelle tipologie passito e riserva; 
      Rosato; 
      Spumante bianco; 
      Spumante rosato; 
      con la menzione di uno dei seguenti vitigni: 
      Inzolia; 
      Grillo; 
      Chardonnay  (anche  con  menzione  Superiore  e   in   versione
Spumante); 
      Catarratto (anche con menzione Superiore); 
      Grecanico  (anche  con  menzione  Superiore   e   in   versione
Spumante); 
      Fiano (anche con menzione Superiore); 
      Damaschino; 
      Viognier; 
      Sauvignon; 
      Pinot grigio; 
      Vermentino; 
      Chenin Blanc (anche in versione Spumante); 
      Moscato Bianco (anche in versione Spumante); 
      Nero d'Avola (anche con menzione riserva e in versione Rosato); 
      Perricone (anche con menzione riserva e in versione Rosato); 
      Frappato (anche in versione Rosato); 
      Nerello Mascalese (anche in versione Rosato); 
      Cabernet Franc (anche in versione Rosato); 
      Merlot (anche in versione Rosato); 
      Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato); 
      Syrah (anche con menzione riserva e in versione Rosato); 
      Pinot Nero (anche in versione Rosato); 
      Alicante Bouchet (anche in versione Rosato); 
      Alicante (anche in versione Rosato); 
      Petit Verdot (anche in versione Rosato); 
      Aglianico (anche in versione Rosato). 
    2. La Denominazione di origine controllata  "Menfi"  e'  altresi'
riservata ai vini designati con  la  specificazione  di  massimo  due
vitigni a bacca di  colore  analogo  tra  quelli  previsti  al  comma
precedente.