Art. 2. Base ampelografica 1. I vini della Denominazione di origine controllata "Menfi" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Bianco, anche nella tipologia vendemmia tardiva, passito e superiore; Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; Menfi Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Passito; Nero d'Avola, Perricone, Syrah, Merlot Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon, Alicante e Alicante Bouchet, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. Menfi spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca (o rossa e nera vinificata in bianco), idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. Menfi spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot Nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. Menfi con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia; Grillo; Chardonnay; Catarratto; Grecanico; Fiano; Damaschino; Viognier; Sauvignon; Pinot grigio; Vermentino; Chenin Blanc; Moscato Bianco; Nero d'Avola; Perricone; Frappato; Nerello Mascalese; Cabernet Franc; Merlot; Cabernet Sauvignon; Syrah; Pinot Nero; Alicante Bouchet; Alicante; Petit Verdot; Aglianico per almeno l'85% del corrispondente vitigno. possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. La denominazione di origine controllata "Menfi" con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione; il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.