Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata "Menfi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 3. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito l'uso della denominazione Sicilia quale unita' geografica piu' ampia, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4 del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia". 4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.