(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata "Menfi"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  "fine",  "scelto",
"selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni  toponomastiche  aggiuntive
che  facciano  riferimento  alle  vigne  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del  decreto  legislativo
n. 61/2010. 
    3. Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.
1, e' consentito  l'uso  della  denominazione  Sicilia  quale  unita'
geografica piu' ampia, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del  D.Lgs.  n.
61/2010 e dell'art. 7, comma 4 del disciplinare di  produzione  della
DOC "Sicilia". 
    4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con  l'esclusione   delle   tipologie   spumante,   e'   obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.