Art. 11 Operativita' della Garanzia dello Stato 1. A norma dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte dei Soggetti garantiti e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e al Gestore del Fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. 7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato, a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli enti debitori, con le modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2014 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n. 2132