Art. 11 
 
 
               Operativita' della Garanzia dello Stato 
 
  1. A norma dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  dalla  garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal
Fondo  per  la  garanzia  concessa,  quantificato  sulla  base  della
normativa che regola  il  funzionamento  della  garanzia  medesima  e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato  da  parte
dei Soggetti garantiti e'  trasmessa  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e al  Gestore
del Fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore  del  Fondo,
provvede al pagamento di quanto  dovuto,  dopo  aver  verificato  che
siano stati rispettati i criteri, le modalita'  e  le  procedure  che
regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello
Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti  del  creditore,  con
esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio  della
preventiva escussione. 
  7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui  al
comma 1, lo Stato, a norma dell'art. 37, comma 5,  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, esercita il  diritto  di  rivalsa  nei  confronti
degli enti debitori, con le modalita' di cui all'art. 8 del  presente
decreto. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev.  n.
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