Art. 6 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Le Operazioni di cessione e le Operazioni di ridefinizione sono assistite dalla garanzia del Fondo. 2. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata delle operazioni di cui al comma 1. 3. La garanzia del Fondo e' concessa: a) nel caso di Operazioni di cessione nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento; b) nel caso di Operazioni di ridefinizione nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento. 4. Per ogni Operazione di cessione ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo del credito certificato oggetto di cessione.