Art. 6 
 
 
           Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 
 
  1. Le Operazioni di cessione e le Operazioni di ridefinizione  sono
assistite dalla garanzia del Fondo. 
  2. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile e permane per  l'intera  durata  delle
operazioni di cui al comma 1. 
  3. La garanzia del Fondo e' concessa: 
    a) nel caso di Operazioni di cessione nella misura  del  100  per
cento del credito certificato in essere al  momento  dell'intimazione
di pagamento di cui al comma 1  dell'art.  8  del  presente  decreto,
maggiorato  degli  eventuali  interessi  maturati   alla   data   del
pagamento; 
    b) nel caso di Operazioni di ridefinizione nella misura  del  100
per  cento   del   credito   certificato   in   essere   al   momento
dell'intimazione di pagamento di cui  al  comma  1  dell'art.  8  del
presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati  alla
data del pagamento. 
  4. Per ogni Operazione di  cessione  ammessa  all'intervento  della
garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio,  un  importo
non inferiore all'8 per cento dell'importo  del  credito  certificato
oggetto di cessione.