Art. 8 
 
 
                 Intervento della garanzia del Fondo 
 
  1. I Soggetti  garantiti,  in  caso  di  mancato  pagamento,  anche
parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione
debitrice,  entro  90  giorni  dalla   scadenza   del   Termine   per
l'adempimento, inviano alla pubblica amministrazione medesima, e  per
conoscenza al  Gestore,  l'intimazione  al  pagamento  dell'ammontare
dell'esposizione,  tramite  lettera  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  contenente  la  diffida  al
pagamento della somma dovuta. 
  2. I Soggetti garantiti possono chiedere al Gestore, mediante posta
elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni  dalla  data  di
ricevimento della intimazione da parte della pubblica amministrazione
debitrice,  l'intervento  della  garanzia  del  Fondo.  Decorso  tale
termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del
Fondo, la garanzia decade, salvo che i Soggetti garantiti comunichino
al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento  da
parte della pubblica amministrazione debitrice. 
  3. Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia,  deve  essere
allegata la seguente documentazione: 
    a) copia della certificazione del credito; 
    b) copia  dell'atto  di  cessione  del  credito  o  dell'atto  di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito; 
    c) una dichiarazione dei Soggetti garantiti che attesti: 
      1) l'importo rimasto insoluto; 
      2) il rispetto  dei  limiti  massimi  di  tasso,  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del presente decreto; 
      3)  l'inadempienza  della  pubblica  amministrazione  debitrice
accertata con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo; 
    d) copia della ricevuta di  ritorno  della  raccomandata  recante
l'intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo
equivalente ai sensi dell'art. 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  4.  Qualora  la  pubblica  amministrazione  debitrice  riprenda  ad
adempiere le obbligazioni relative al pagamento del  proprio  debito,
resta salva la facolta' dei Soggetti garantiti,  nell'ipotesi  di  un
nuovo inadempimento,  di  richiedere  nuovamente  l'intervento  della
garanzia. 
  5. Entro 30 giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta,
completa della documentazione di cui al comma 3, il Gestore,  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle  richieste,  provvede  alla
corresponsione dell'importo spettante ai Soggetti garantiti. 
  6. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma
3, il termine di cui  al  comma  5  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di
180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante. 
  7.  A  seguito  della  corresponsione  dell'importo  spettante   ai
Soggetti garantiti, il Gestore  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato ai fini del recupero  delle  somme  erogate  dal
Fondo. 
  8. Il recupero a carico di Province,  Comuni,  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano, da effettuare prioritariamente a valere
su fonti  di  finanziamento  non  preordinate  al  finanziamento  dei
livelli essenziali di assistenza, e a carico degli altri enti avviene
a  valere  sulle   entrate   eventualmente   spettanti,   accreditate
direttamente dalla Struttura di  Gestione  di  cui  all'art.  22  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  A  tal   fine,   il
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  comunica  alla
Struttura di Gestione gli importi  da  recuperare.  La  Struttura  di
Gestione comunica al Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato gli importi recuperati, distintamente per tipologia di entrata.
Le comunicazioni di cui al presente  comma  avvengono  con  modalita'
definite d'intesa tra la Struttura  di  Gestione  e  il  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato. 
  9. Qualora, con le modalita' indicate al comma 8 non sia  possibile
provvedere al  recupero  integrale  delle  somme  dovute  dagli  enti
interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo
dovute agli enti medesimi. A  tal  fine,  la  Struttura  di  Gestione
dell'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della  Ragioneria
Generale  dello  Stato  gli  importi  che  non  e'  stato   possibile
recuperare. 
  10. Per gli enti diversi da quelli indicati al comma 8  e  per  gli
enti di cui al comma 9, il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai  quali  gli  enti
inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione  delle
somme ad essi dovute. Qualora  i  trasferimenti  di  cui  al  periodo
precedente non siano capienti, per le Regioni e le Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  provvede  il  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute
alle  stesse,  ivi  comprese  le  quote  di  gettito  relative   alla
compartecipazione a tributi erariali. 
  11. Le eventuali  somme  non  recuperate  sono  iscritte  a  ruolo,
affinche' il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione
competenti per territorio,  in  ragione  della  sede  della  pubblica
amministrazione inadempiente. 
  12. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
sul conto corrente infruttifero presso la  Tesoreria  centrale  dello
Stato di cui all'art. 5, comma 5. 
  13. Nel caso in cui successivamente  all'intervento  del  Fondo  la
pubblica amministrazione debitrice provveda  al  pagamento  totale  o
parziale delle somme per le quali si e' verificato l'intervento della
garanzia del Fondo a favore del Soggetto garantito, quest'ultimo deve
provvedere a riversare al Fondo, entro e non oltre  45  giorni  dalla
data del relativo pagamento, le somme riscosse.