Art. 8 Intervento della garanzia del Fondo 1. I Soggetti garantiti, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del Termine per l'adempimento, inviano alla pubblica amministrazione medesima, e per conoscenza al Gestore, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 2. I Soggetti garantiti possono chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della intimazione da parte della pubblica amministrazione debitrice, l'intervento della garanzia del Fondo. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del Fondo, la garanzia decade, salvo che i Soggetti garantiti comunichino al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento da parte della pubblica amministrazione debitrice. 3. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia della certificazione del credito; b) copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito; c) una dichiarazione dei Soggetti garantiti che attesti: 1) l'importo rimasto insoluto; 2) il rispetto dei limiti massimi di tasso, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto; 3) l'inadempienza della pubblica amministrazione debitrice accertata con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo; d) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Qualora la pubblica amministrazione debitrice riprenda ad adempiere le obbligazioni relative al pagamento del proprio debito, resta salva la facolta' dei Soggetti garantiti, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia. 5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 3, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai Soggetti garantiti. 6. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 3, il termine di cui al comma 5 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante. 7. A seguito della corresponsione dell'importo spettante ai Soggetti garantiti, il Gestore ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini del recupero delle somme erogate dal Fondo. 8. Il recupero a carico di Province, Comuni, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da effettuare prioritariamente a valere su fonti di finanziamento non preordinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, e a carico degli altri enti avviene a valere sulle entrate eventualmente spettanti, accreditate direttamente dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica alla Struttura di Gestione gli importi da recuperare. La Struttura di Gestione comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi recuperati, distintamente per tipologia di entrata. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono con modalita' definite d'intesa tra la Struttura di Gestione e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 9. Qualora, con le modalita' indicate al comma 8 non sia possibile provvedere al recupero integrale delle somme dovute dagli enti interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti medesimi. A tal fine, la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi che non e' stato possibile recuperare. 10. Per gli enti diversi da quelli indicati al comma 8 e per gli enti di cui al comma 9, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Qualora i trasferimenti di cui al periodo precedente non siano capienti, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse, ivi comprese le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. 11. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinche' il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente. 12. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all'art. 5, comma 5. 13. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo la pubblica amministrazione debitrice provveda al pagamento totale o parziale delle somme per le quali si e' verificato l'intervento della garanzia del Fondo a favore del Soggetto garantito, quest'ultimo deve provvedere a riversare al Fondo, entro e non oltre 45 giorni dalla data del relativo pagamento, le somme riscosse.