Art. 9 
 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. Fatte salve le ulteriori ipotesi  previste  o  desumibili  dalla
normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora
risulti che  sia  stata  concessa  sulla  base  di  dati,  notizie  o
dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se  quantitativamente  e
qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento
del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di  dati,  notizie  o
dichiarazioni era nota al Soggetto garantito.