Art. 14 
 
 
                     Attivazione della garanzia 
 
  1. Ai fini dell'attivazione della garanzia di cui ai  Titoli  II  e
III del presente  decreto  si  applicano  le  norme  su  presupposti,
condizioni, termini, cause di inefficacia  e  procedure  di  recupero
previste nelle Disposizioni  operative  del  Fondo,  fatte  salve  le
ulteriori previsioni riportate nel presente articolo. 
  2. La garanzia di cui al  presente  decreto  puo'  essere  attivata
esclusivamente  dal  soggetto   richiedente   che   ha   sottoscritto
l'emissione dei mini bond e nei cui confronti e' stata rilasciata  la
garanzia del Fondo. 
  3. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione della  perdita
subita dal soggetto richiedente, nella misura massima fissata in sede
di ammissione all'intervento del Fondo e, comunque,  entro  i  limiti
previsti dall'art. 4 per le operazioni di sottoscrizione di mini bond
e dall'art. 8 per i portafogli di mini bond.